IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

STATUTO


Art. 1 - Costituzione e natura

È costituito nella parrocchia di San Michele Arcangelo, in S. Angelo Di Piove (Pd), Diocesi di Padova, il Consiglio pastorale parrocchiale a norma del Codice di Diritto Canonico (can. 536).

Esso si pone nella comunità parrocchiale come segno di comunione e strumento di crescita alla luce della Fede, della Speranza e della Carità.

Il Consiglio pastorale parrocchiale è formato da cristiani che sono chiamati a vivere l'esperienza di fede e di comunione ecclesiale nella reciprocità dei carismi e dei ministeri, nella collaborazione e nel servizio.

Art. 2 - Finalità

Il Consiglio pastorale parrocchiale promuove, sostiene, coordina e verifica tutta l'attività pastorale della parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie componenti di essa nell'unica missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l'uomo nella carità.

Art. 3 - Carattere consultivo

Il Consiglio pastorale ha carattere consultivo e di servizio alla comunità parrocchiale. Con il "Consiglio" di tutti i membri, esso è chiamato a porsi in ascolto del Signore che guida la sua Chiesa, a leggere i segni dei tempi alla luce della fede, a promuovere la comunione affettiva ed effettiva tra i membri del popolo di Dio, nella reciprocità tra carismi e ministeri che lo Spirito dona a ciascuno per il bene di tutti.

Il Consiglio pastorale fa costantemente riferimento ai principi dottrinali e pastorali espressi dalla Chiesa universale e dalla Conferenza Episcopale Italiana, nell'osservanza delle norme dettate dal Diritto Canonico e delle disposizioni e indicazioni diocesane.


Art. 4 - Carattere rappresentativo

Il Consiglio pastorale parrocchiale ha carattere rappresentativo. Esso esprime l'intera comunità parrocchiale. Ciascun membro, anche rappresentante di particolari realtà ecclesiali, è chiamato a guardare alla vita della comunità nel suo insieme; così ogni soggetto particolare diventa un dono per l'edificazione dell'unica comunità.


Art. 5 - Membri

Il Consiglio pastorale parrocchiale è formato da membri di diritto, membri eletti dalla comunità, membri cooptati e membri nominati dal parroco.

•    Membri di diritto:

il parroco, i sacerdoti collaboratori, i diaconi, i rappresentanti delle comunità religiose maschili e femminili presenti in parrocchia, il presidente parrocchiale dell'Azione Cattolica.

•    Membri eletti dalla comunità:

possono essere eletti tutti i membri della comunità parrocchiale che abbiano compiuto 18 anni di età e siano impegnati nella vita cristiana ed ecclesiale.

•    Membri cooptati (qualora non fossero già stati eletti dalla comunità):

i rappresentanti delle associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali presenti in parrocchia, un membro del Consiglio per gli affari economici, un membro del Consiglio direttivo delle realtà pastorali della parrocchia (Scuola materna, Centro parrocchiale, ecc.).

•   Membri nominati dal parroco:

persone che il parroco ritiene particolarmente rappresentative e utili per il Consiglio pastorale e che non sono già state elette dalla comunità. II numero dei membri non eletti non dovrà superare il numero dei membri eletti dalla comunità parrocchiale.


Art. 6 - Religiosi e aggregazioni laicali

Le comunità religiose maschili e femminili, le associazioni, i gruppi e i movimenti ecclesiali presenti in parrocchia designano autonomamente il proprio rappresentante in Consiglio pastorale e notificano il nominativo al parroco.


Art. 7 - Durata

Il Consiglio pastorale parrocchiale dura in carica cinque anni. Tutti i membri possono essere rieletti per un massimo di tre mandati.


Art. 8 - Organi

Sono organi del Consiglio pastorale parrocchiale:

•    l'Assemblea del Consiglio pastorale

•    il Consiglio di presidenza

•    le eventuali commissioni


Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea del Consiglio si prende cura di tutta la pastorale parrocchiale, cioè di tutto ciò che concerne la vita e l'attività della comunità.

In particolare sarà suo compito tracciare un piano organico della vita della comunità all'inizio dell'anno pastorale, secondo le indicazioni del piano pastorale diocesano e provvedere che i programmi delle singole realtà pastorali concordino con il programma parrocchiale.


Art. 10 - Consiglio di presidenza

Il Consiglio di presidenza è formato dal parroco-presidente, da quattro consiglieri designati dall'Assemblea e dal segretario. Tra i consiglieri uno viene scelto come vice-presidente con i incarico di moderatore delle assemblee.

Il Consiglio di presidenza ha il compito di coadiuvare il parroco-presidente nel predisporre l'ordine del giorno, di convocare l'Assemblea, di dare attuazione alle direttive emerse dall'Assemblea stessa, di coordinare i lavori delle eventuali commissioni.


Art. 11 - Presidente

Il parroco presiede alla comunità parrocchiale nella carità a nome del Vescovo e in comunione col presbiterio diocesano. Egli pertanto è presidente del Consiglio pastorale. In forza del ministero presbiterale egli è chiamato a promuovere e sostenere i carismi e i ministeri della comunità, a favorirne la comunione per un cammino pastorale comune, a garantire la comunione con le altre parrocchie del vicariato, con la diocesi e con la Chiesa universale.


Art, 12 - Commissioni

Le commissioni si formano tra i membri dell'Assemblea, quando si ravvisa la necessità di approfondire tematiche particolari o di seguire settori particolari della vita parrocchiale. In questo caso occorre fare attenzione che esse non si sovrappongano ai gruppi di servizio (cf art. 15). Le commissioni hanno normalmente un carattere occasionale; se è necessario le commissioni possono invitare persone esterne per incontri particolari.


Art. 13 - Segretario

Il segretario del Consiglio pastorale può essere eletto dall'Assemblea oppure essere scelto dal presidente o dal Consiglio di presidenza; di norma viene scelto tra i membri dell'Assemblea. Egli ha il compito di curare quanto serve alla convocazione e alla celebrazione delle assemblee, di stendere il verbale delle riunioni.


Art. 14 - Convocazioni

Il Consiglio pastorale parrocchiale viene convocato dal Consiglio di presidenza; esso si riunisce all'inizio dell'anno pastorale (settembre) per la programmazione e alla fine (giugno) per la verifica pastorale. Nel frattempo si riunisce ogni due mesi circa; può essere convocato ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

Per raggiungere i suoi obiettivi il Consiglio non assume in proprio le attività pastorali e formative, ma si avvale sia dei gruppi di servizio, sia dei gruppi associativi ecclesiali (cf art.15).


Art. 15 - Gruppi

I gruppi di servizio sono quelli che, all'interno della parrocchia, esprimono e realizzano un ministero ecclesiale. Tali sono i catechisti, gli animatori della liturgia e della carità. Essi realizzano, nei loro settori, la missione della comunità secondo le indicazioni del Consiglio pastorale.

I gruppi associativi ecclesiali hanno invece una funzione formativa; nella comunità cristiana, essi curano la formazione alla vita cristiana, ecclesiale e apostolica secondo le necessità e le caratteristiche delle singole età o stati di vita, in sintonia col Consiglio pastorale.

Il Consiglio pastorale pertanto promuove e sostiene la vita dei gruppi sia associativi che di servizio, favorisce la comunione tra di loro e con tutta la comunità parrocchiale.


Art. 16 - Presenze

I membri del Consiglio pastorale parrocchiale si faranno dovere di essere presenti a tutti gli incontri; in caso di impedimento dovranno avvertire il segretario o il parroco per giustificare l'assenza. L'assenza immotivata a tre incontri consecutivi fa decadere l'interessato.


Art. 17 - Sostituzioni

Un membro eletto dimissionario o decaduto viene sostituito dal primo dei non-eletti. I rappresentanti delle comunità religiose e delle aggregazioni laicali ecclesiali sono sostituiti dai propri responsabili, previo avviso al parroco.


Art. 18 - Cessazione

In caso di dimissioni o decadenza contemporanea della maggioranza dei membri, il parroco indice nuove elezioni. In caso di cambiamento del parroco il Consiglio pastorale decade in attesa di decisioni del nuovo parroco.


Art. 19 - Scadenza

Approssimandosi il termine del mandato il Consiglio di presidenza predispone quanto è necessario per l'elezione del nuovo Consiglio.


Art. 20 - Documentazione

Di ogni riunione viene redatto il verbale, firmato dal parroco e dal segretario; esso verrà letto all'inizio della successiva riunione. I verbali saranno poi raccolti in apposito registro e conservati nell'archivio parrocchiale. È doveroso informare ogni volta la comunità parrocchiale dei lavori e degli orientamenti del Consiglio pastorale.


Art. 21 - Coordinamento vicariale

Il parroco-presidente e il vice-presidente del Consiglio pastorale parrocchiale fanno parte del Coordinamento pastorale vicariale. Esso coordina l'attività pastorale delle parrocchie su linee comuni, secondo le caratteristiche e le necessità del territorio.


Art. 22 - Regolamento

Secondo l'opportunità si può prevedere un regolamento che stabilisca le modalità per la costituzione del Consiglio pastorale, per la celebrazione delle assemblee ed altre particolarità.