L'ICI della Chiesa, la sagra delle bugie Stampa

di Massimo Introvigne

pubblicato su: www.labussolaquotidiana.it 


Ora scende in campo anche Pier Luigi Bersani, il quale dà l’impressione di leggere solo la Repubblica e chiede anche lui che la Chiesa paghi l’ICI per le sue attività "commerciali". Il fatto è che sulle attività davvero commerciali l’ICI la Chiesa la paga già. Se invece si vogliono far passare per commerciali le attività delle case di esercizi spirituali o delle colonie per handicappati, si usano le parole a sproposito per un semplice esercizio di anticlericalismo demagogico.

Bersani dovrebbe ripassare un po’ di storia. La Bussola Quotidiana l’ha già presentata, ma - come si dice - repetita iuvant. L’ICI è stata introdotta nel 1992, esentando dal suo pagamento gli enti non commerciali. Fino al 2004 questa esenzione - di cui non beneficiava solo la Chiesa Cattolica, ma tutto il vasto mondo no profit, compreso quello che faceva capo al partito di Bersani - ha sollevato un contenzioso relativamente modesto. Infatti, che cosa sia un ente non commerciale è chiaro: è un ente che non distribuisce utili, dunque su cui nessuno "guadagna" e che in caso di scioglimento destina il suo eventuale attivo residuo a fini di pubblica utilità.

Nel 2004 una sentenza della Cassazione - relativa a un immobile di proprietà di un istituto religioso utilizzato come casa di cura e pensionato per studentesse - ha affermato che per beneficiare dell’esenzione sono necessari tre requisiti. Primo: l’immobile è utilizzato da un ente non commerciale. Secondo: l’immobile è totalmente destinato ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative o sportive. Terzo: queste attività non devono essere svolte «in forma di attività commerciale».

I primi due requisiti ripetono semplicemente quanto afferma l’articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Il terzo rappresenta uno dei tanti esempi italiani di attivismo giudiziario e di fatto apre un contenzioso infinito: come si fa a svolgere un’attività assistenziale, didattica o così via in forma non commerciale? Significa non far pagare gli utenti? O farli pagare un prezzo che copre i soli costi, o comunque inferiore a quello di mercato? Alcuni giudici cominciarono a sostenere che qualunque forma di richiesta di un corrispettivo per un corso, un soggiorno, un’assistenza sanitaria - anche se domandata da un ente senza fini di lucro - trasformava l’attività in una «svolta in forma commerciale» e faceva venire meno l’esenzione dall’ICI.

Era evidente che questa interpretazione sovvertiva l’intento del legislatore di esentare dall’ICI gli immobili utilizzati per attività non lucrative e al servizio del bene comune, da chiunque svolte e non solo dalla Chiesa. Pertanto nel 2005 l’articolo 7, comma 2-bis del D.L. 203/2005 tornava alla situazione anteriore alla sentenza della Cassazione e stabiliva che dei tre requisiti di quella sentenza solo i primi due rilevavano per l’esenzione dall’ICI. A quel punto, però, gli anticlericali avevano già messo nel mirino la Chiesa Cattolica, presunta principale beneficiaria della norma che fu impugnata persino di fronte alla Commissione Europea, in quanto avrebbe determinato una distorsione della concorrenza a favore degli enti religiosi rispetto ad altri che offrissero analoghi servizi. Tra parentesi, la Commissione Europea ha archiviato due volte le procedure contro l’Italia sul punto ma è ripartita nel 2010, su sollecitazione dei soliti noti.

Nel 2006, anche per rispondere ai rilievi europei, fu emanata una seconda legge interpretativa, il D.L. 223/2006, la quale precisò che l’esenzione ICI si applica agli enti commerciali che svolgono una o più delle otto attività esenti secondo la legge del 1992 - assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative o sportive - «in modo non esclusivamente commerciale». Consapevole della difficoltà d’interpretare quest’ultima espressione il governo istituì presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze una commissione mista di rappresentanti del Ministero, dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, della Conferenza Episcopale Italiana e dell’Agenzia per le Onlus incaricata di precisare i criteri in base ai quali un’attività può essere esercitata «in modo non esclusivamente commerciale».

Ci sono certamente casi dubbi, ma alcuni principi sono chiari. La grande bugia, che il quotidiano la Repubblica - incautamente seguito da altri - diffonde da anni è che la Chiesa non paga l’ICI sulle sue librerie, alberghi, ristoranti o alloggi dati in affitto a terzi per incassare il canone. Queste sono evidentemente attività esercitate in modo «esclusivamente commerciale», e i relativi immobili pagano l’ICI.

Ma – ha scritto ripetutamente la Repubblica – basta la presenza di una cappellina per trasformare un albergo a cinque stelle in una «casa religiosa» che non paga l’ICI. A parte che gli esempi addotti da la Repubblica, che continua a citarli senza correggersi e chiedere scusa, sono spesso fasulli - per esempio, la foresteria dell’abbazia di Chiaravalle non è un «cinque stelle» e chi si ferma a pernottarvi per un ritiro non  paga trecento euro, come ha scritto il quotidiano laicista, ma trenta - è vero precisamente il contrario. Se si tratta di un albergo che opera secondo i normali canoni commerciali, paga l’ICI anche se è di proprietà della Chiesa e se ha una cappellina. Anzi, paga l’ICI anche sui metri quadrati della cappellina, che diversamente sarebbero esentati trattandosi di edificio di culto.

Ma se gli alberghi di proprietà della Chiesa pagano l’ICI, che cos’è l’attività «ricettiva» che è elencata dalla famosa norma del 1992 come una delle otto che dà diritto all’esenzione? La questione non è misteriosa, ed è precisata sia da norme nazionali sia regionali. Gli alberghi non sono le sole strutture «ricettive». Un ospedale, un convalescenziario, un rifugio per ragazze madri svolgono attività «ricettiva», nel senso che «ricevono» persone e le tengono a dormire per la notte, ma non sono alberghi. Una normativa molto minuta si sforza di precisare i casi limite: colonie per ragazzi disagiati, case per ferie per anziani, case di accoglienza situate vicino agli ospedali per parenti dei malati, pensionati per studenti universitari fuori sede, case religiose che accolgono temporaneamente fedeli per ritiri, esercizi spirituali o attività culturali. Tutti questi non sono alberghi. Esistono zone grigie o abusi? Certamente, e a questo serve la commissione e, dove necessario, servono gli accertamenti dei comuni quando sospettano che qualcuno «faccia il furbo» e travesta da colonia per ragazzi poveri o disabili un albergo, e cui non mancano gli strumenti amministrativi per intervenire.

Ma il diritto insegna che l’abuso non toglie l’uso. Se un’associazione religiosa al solo scopo di non pagare l’ICI presenta come casa per ritiri spirituali una pensione per le vacanze, è giusto che sia colpita. Ma questo non significa che non esistano vere case per ritiri spirituali, e veri immobili che offrono ai più poveri servizi che nessun altro è disposto a prestare. Si vogliono far chiudere tante case per anziani, per ragazze madri, per tossicodipendenti sulla via del recupero gestite da enti religiosi vessandoli con tasse sul valore degli immobili che probabilmente non potranno pagare? Bersani lo dica chiaramente ai suoi elettori, ma spieghi loroanche che per farsi carico di questi bisogni lo Stato - che notoriamente in queste aree è meno efficiente della Chiesa - dovrà poi spendere di più di quanto avrà recuperato sotto forma di ICI.

Si dimenticano, poi, due altri punti. L’ICI non è l’unica tassa. Anche se l’edificio non paga l’ICI, se in questo si svolgono attività commerciali restano in vigore gli obblighi di fatturazione e si pagano regolarmente tutte le altre tasse. E le famose otto esenzioni non riguardano solo la Chiesa. Anzi, il contenzioso che va a colpire un falso no profit che maschera attività davvero commerciali riguarda molto più spesso enti non religiosi ma politici, sportivi e più o meno sedicenti culturali. Compresi alcuni vicini all’area politica dell’onorevole Bersani.